STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Se...sta voce”
DENOMINAZIONE
- SEDE - DURATA
Articolo
1
E’ costituita l'Associazione
di volontariato denominata “Se...sta
voce” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà
sociale, umana, civile e culturale.
La denominazione
sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio
Direttivo.
Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in Roma, via Oberdan
Petrini 15/E e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in
altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal
presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti
associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
L'associazione ha
durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le
delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione
assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli
effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Articolo 4 OGGETTO
“Se...sta voce” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica,
aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in maniera
specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione,
promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione
trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno
ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli
scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:
a)
mantenere
in vita e far crescere il Coro Multietnico di Bambini “Se…sta voce” ideato e
realizzato a livello didattico dai fondatori dell’Associazione. Attraverso
l'uso della voce l'Associazione intende rafforzare la consapevolezza del sé e
della propria identità culturale, grazie alle armonie proprie dell'attività
musicale e corale la voce diventa mezzo indispensabile di comunicazione e di
riconoscimento identitario individuale e di gruppo
b)
promuovere
e divulgare principi e metodi finalizzati alla crescita culturale
dell’individuo, promuovere, sostenere e progettare attività educative, sociali,
culturali, in linea con i principi della non violenza, della tolleranza, del
dialogo tra culture, della solidarietà, in ottica interculturale e
multiculturale favorire l'incontro tra culture, attraverso attività artistiche,
in particolare l'uso del canto e della musica;
c)
promuovere
e sostenere la ri-scoperta di musiche e canti popolari nazionali e
internazionali che propongono momenti di riflessione democratica e di pratiche
interculturali, di superare le diffidenze reciproche perché riconosce
l'appartenenza dell’uomo all'unica razza esistente, quella umana;
d)
partecipare
a esibizioni, raduni, rassegne, promuovere ed ideare manifestazioni culturali e
musicali, spettacoli e convegni;
e)
realizzare
collaborazioni con scuole ed enti educativi per l'aggiornamento, il
perfezionamento o l'avvio alla pratica musicale e canora;
f)
promuovere,
progettare e gestire di corsi di formazione;
g)
di
avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
h)
di
stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in
situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
L'Associazione si
avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o Enti (purché democratici) aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà
inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque
condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato
tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il
raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi
come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni
di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo
di motivazione il Consiglio Direttivo
I Soci possono essere :
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che
hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con
deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno
ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente
associativo.
- Soci Operativi
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione
prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti
che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione
o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto
normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli
scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in
natura.
Articolo 6
Tutti gli associati hanno uguale diritti e
uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere
effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun
associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante
comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
I soci in regola con
il pagamento della quota sociale hanno i diritti di
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e
volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie
e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle
disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
I Soci si impegnano a svolgere l’attività preventivamente
concordata per la realizzazione degli scopi dell’associazione in modo
personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l’Associazione
alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto
le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che
l'organizzazione fisserà annualmente. Coloro che prestano attività di
volontariato devono essere assicurati contro gli
I soci sono tenuti a mantenere contatti con gli organi
direttivi e a prendere
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno
dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
-
Decesso;
-
Mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio
Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
annuale.
-
Dimissioni:
ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per
l'anno in corso.
-
Esclusione:
il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli
addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso,
per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo. La delibera di esclusione deve essere comunicata allo
stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la
delibera di esclusione, l'associato può ricorrere al Consiglio dei Pobiviri, se
istituito, o all'Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra. L'associato escluso con provvedimento definitivo
non potrà essere più ammesso.
Gli associati che abbiano, comunque
cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi
versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Articolo 8 RISORSE
ECONOMICHE
Le risorse economiche per il
conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire
alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
-
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-
da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
-
da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'Associazione;
-
contributi
di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'Associazione può inoltre
effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge
n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è
costituito da:
-
beni
mobili ed immobili:
-
donazioni,
lasciti o successioni;
Anche nel corso
della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la
divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno
portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività
istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci,
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Collegio dei Revisori;
d)
il Collegio dei Probiviri;
e)
il Presidente.
Tutte le cariche
elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in
conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e
straordinaria.
In particolare l'Assemblea
ordinaria ha il compito di:
a)
delineare gli indirizzi e le direttive generali delle attività
dell’Associazione;
b)
deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che
non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame;-
c)
approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
d)
eleggere, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il
Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
e)
ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo;
L'Assemblea
straordinaria ha il compito di:
f)
deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
g)
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
Articolo 11
L'Assemblea è
convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre
essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione,
dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea è
convocata con delibera del Consiglio Direttivo e la convocazione è fatta dal
Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante
comunicazione scritta preferibilmente per posta elettronica (o se necessario
per lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma)
almeno cinque giorni prima della data della riunione o mediante affissione
dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede o pubblicazione
dell'avviso sul sito
web www.sestavoce.it, Nella convocazione
dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea
può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di
intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota
sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Le deleghe sono
escluse per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Spetta al Presidente
dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha
diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a
maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della
maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione
del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre
il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati
intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente
o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea. Il
Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine
delle votazioni.
Le funzioni di
segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo
impedimento da persona nominata dall'Assemblea, che nomina anche, se del caso
due scrutatori.
I verbali dell'Assemblea
saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso
e, se nominati, dagli scrutatori.
Le decisioni prese
dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia
dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha
diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio
Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre inclusi il Presidente
e il Vicepresidente e comunque sempre in numero dispari. L'Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Possono ricoprire
cariche sociali i soli soci che non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti.
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di:
a)
attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
b)
assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
c)
predisporre i bilanci consultivo e preventivo dell'Associazione,
sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
d)
stabilire l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
e)
deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli
associati;
f)
deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o
avvalersi di prestazioni autonome, nel rispetto dei limiti di all’art. 3, comma
4, della L. 266/91;
g)
demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.
h)
preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi
alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere
sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze
ordinarie.
Articolo 15
I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo
nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.
Se vengono a mancare
uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando
al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono
nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi
consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina.
Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea
per nuove elezioni.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si raduna su
invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure
quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio
stesso.
Ogni membro del Consiglio
Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in
caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle
ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con
comunicazione scritta preferibilmente per posta elettronica (o se necessario
per lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma).
L'avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 17
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,
in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro
membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione
o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la
riunione.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ogni Socio ha
diritto di consultare il verbale dei lavori.
Articolo 18 SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente ed
ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei
Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
mantenere attivo e aggiornato il sito web avente funzione di mezzo di
Il
Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e
aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;
Articolo 19 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo
interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
dei Soci.
Il Presidente
assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché
ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima
adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che
il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
-
predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
-
redigere
la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
-
vigilare
sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
-
determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli
associati;
-
emanare
i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati
operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero
d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’
sostituito dal Vicepresidente.
Articolo 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio
di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui
demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione
e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo
21 COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il
Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due
supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare
l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per
verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I
controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì
indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le
raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento
dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il
compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato
dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 22 ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere
presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
Articolo 23 SCIOGLIMENTO
In caso di
scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci
ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà
interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico
o analogo settore.
Articolo 24 NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel
presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.