STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Se...sta voce”

 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

Articolo 1

 

E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “Se...sta voce” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 2

 

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, via Oberdan Petrini 15/E e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

 

Articolo 3

 

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Articolo 4 OGGETTO

 

“Se...sta voce” è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

a)            mantenere in vita e far crescere il Coro Multietnico di Bambini “Se…sta voce” ideato e realizzato a livello didattico dai fondatori dell’Associazione. Attraverso l'uso della voce l'Associazione intende rafforzare la consapevolezza del sé e della propria identità culturale, grazie alle armonie proprie dell'attività musicale e corale la voce diventa mezzo indispensabile di comunicazione e di riconoscimento identitario individuale e di gruppo

b)            promuovere e divulgare principi e metodi finalizzati alla crescita culturale dell’individuo, promuovere, sostenere e progettare attività educative, sociali, culturali, in linea con i principi della non violenza, della tolleranza, del dialogo tra culture, della solidarietà, in ottica interculturale e multiculturale favorire l'incontro tra culture, attraverso attività artistiche, in particolare l'uso del canto e della musica;

c)             promuovere e sostenere la ri-scoperta di musiche e canti popolari nazionali e internazionali che propongono momenti di riflessione democratica e di pratiche interculturali, di superare le diffidenze reciproche perché riconosce l'appartenenza dell’uomo all'unica razza esistente, quella umana;

d)            partecipare a esibizioni, raduni, rassegne, promuovere ed ideare manifestazioni culturali e musicali, spettacoli e convegni;

e)            realizzare collaborazioni con scuole ed enti educativi per l'aggiornamento, il perfezionamento o l'avvio alla pratica musicale e canora;

f)               promuovere, progettare e gestire di corsi di formazione;

g)            di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

h)             di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;

 

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti (purché democratici) aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

 

SOCI

 

Articolo 5

 

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I Soci possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 

Articolo 6

 

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.

I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di votare direttamente o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I Soci si impegnano a svolgere l’attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l’Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I soci sono tenuti a mantenere contatti con gli organi direttivi e a prendere informazioni sulla vita sociale tramite collegamento al sito web www.sestavoce.it, al fine anche di ricevere in tempo reale le convocazioni e i verbali delle riunioni.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

 

Articolo 7

 

La qualità di Socio si perde per:

-        Decesso;

-        Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

-        Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

-        Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La delibera di esclusione deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere al Consiglio dei Pobiviri, se istituito, o all'Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

 

 

Articolo  8 RISORSE ECONOMICHE

 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

-               dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

-               da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

-               da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

-               contributi di organismi internazionali;

-               entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

-        beni mobili ed immobili:

-        donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 9

 

Sono organi dell'Associazione:

a)    l'Assemblea dei Soci,

b)        il Consiglio Direttivo;

c)        il Collegio dei Revisori;

d)        il Collegio dei Probiviri;

e)        il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 10

 

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)        delineare gli indirizzi e le direttive generali delle attività dell’Associazione;

b)        deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;-

c)        approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;

d)        eleggere, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

e)        ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

f)          deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;

g)        deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

 

Articolo 11

 

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e la convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta preferibilmente per posta elettronica (o se necessario per lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma) almeno cinque giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede o pubblicazione dell'avviso sul sito web www.sestavoce.it, Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

Articolo 12

 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Le deleghe sono escluse per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Articolo 13

 

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea, che nomina anche, se del caso due scrutatori.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e, se nominati, dagli scrutatori.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 14

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre inclusi il Presidente e il Vicepresidente e comunque sempre in numero dispari. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a)        attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

b)        assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

c)        predisporre i bilanci consultivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;

d)        stabilire l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;

e)        deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

f)          deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, nel rispetto dei limiti di all’art. 3, comma 4, della L. 266/91;

g)        demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

h)        preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 15

 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

 

Articolo 16

 

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta preferibilmente per posta elettronica (o se necessario per lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Articolo 17

 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

 

Articolo 18 SEGRETARIO E TESORIERE

 

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; mantenere attivo e aggiornato il sito web avente funzione di mezzo di informazione dei soci;

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

 

Articolo 19 PRESIDENTE

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

-        predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

-        redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

-        vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

-        determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

-        emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.

 

 

Articolo 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

 

Articolo 21 COLLEGIO DEI REVISORI

 

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

 

Articolo 22 ESERCIZIO SOCIALE

 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

 

 

Articolo 23 SCIOGLIMENTO

 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

 

Articolo 24 NORME FINALI

 

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.